Il Dpr 137/2012 ha introdotto, nell'ambito della riforma delle professioni, l'obbligatorietà della formazione continua: l'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 01/01/2014.
Da tale data, l'unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo professionale (CFP).
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale).
L’obbligo dell’aggiornamento professionale è per l’esercizio della professione: nel caso in cui l’iscritto non eserciti atti di professione non è necessario che compia l’aggiornamento secondo le modalità definite del CNI. a patto di recuperare i CFP pregressi nel caso in cui fosse nella situazione di compiere un atto di professione.
Agli iscritti all'albo, alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo, sono stati accreditati 60 CFP. Al termine di ogni anno solare vengono detratti a ciascuno 30 CFP dal totale posseduto.
All'azzeramento dei CFP, l'iscritto non potrà esercitare attività professionale, pena sanzioni disciplinari.
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
L'aggiornamento della competenza professionale può avvenire secondo diverse modalità:
- apprendimento formale, attraverso il sistema di istruzione e formazione delle università (corsi, master, dottorati etc)
- apprendimento non formale, attraverso corsi, seminari, convegni, stage etc; i CFP saranno attribuiti solo alla frequenza di corsi o eventi organizzati dagli Ordini professionali o da altre organizzazione autorizzate dal CNI e registrate come provider sul site del CNI
- apprendimento informale, che si realizza nell'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano, nello studio e ricerche o nella partecipazione a commissioni e/o gruppi di lavor. A questa tipologia di apprendimento saranno attribuiti 15 CFP all'anno.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha costituito una banca dati online che registra tutte le attività formative riconosciute, con i crediti assegnati. www.formazionecni.it
L'iscritto può consultare la propria situazione crediti, accedendo, previa registrazione, al sito http://www.mying.it/.
Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale riguardante la categoria è stato adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri in data 21/6/2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 15/7/2013 e disciplina la formazione continua dei Professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con Circolare n. 302 del 13/12/2013, ha inviato ai Consigli degli ordini provinciali, le Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento per l'aggiornamento professionale, approvate in data 13/12/2013, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Presidenti del 23/11/2013.
Successivamente, con Circolare n. 376 del 23/05/2014 e Circolare n. 450 del 19/11/2014, il CNI ha approvato le Linee di Indirizzo (2a versione) e le Linee di Indirizzo (3a versione) che introducono e specificano alcuni punti precedentemente introdotti.
Inoltre, il CNI con Circolare n. 449 del 19/11/2014, informa sulle modalità di presentazione dell’istanza degli iscritti agli albi per il riconoscimento dei 15 CFP dovuti ad aggiornamento informale legato all’attività professionale svolta nell’anno 2014 di cui all’art 5 e tabella A del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, approvate dal CNI nella seduta del 12 novembre 2014.
L’invio dell’istanza sarà gestito in tutte le sue fasi attraverso il portale dedicato alla formazione del CNI www.formazionecni.it.
Collegati alla Piattaforma per la Formazione Continua.